Quando il diritto d’autore si studia a scuola

Un documento in 10 punti che propone buone pratiche sulla tutela della proprietà intellettuale: è il decalogo stilato da alcuni studenti delle classi prime Liceo Scientifico Scienze Applicate.

Alla stesura hanno lavorato dieci studenti selezionati nell’arco di due mesi, con la supervisione dei docenti di informatica e di italiano e con la guida di un giurista esperto in materia. A ciascun ragazzo è stato assegnato un approfondimento su un argomento specifico e il compito di individuare una soluzione in grado di tutelare le parti coinvolte, ovvero chi produce l’opera intellettuale e chi ne fruisce, e di semplificare e ottimizzare l’attività degli enti che normano o controllano il diritto d’autore, con il fine di combattere abusi, appropriazioni, plagi e pirateria.

 

n° 1 – Bisogna sottoporre i file digitali al diritto di distribuzione piuttosto che al diritto di riproduzione al pubblico, seguendo il modello statunitense. In questo modo il diritto si esaurirebbe con la prima vendita rendendo possibile una maggior circolazione al pubblico.

n°2 – Bisogna garantire pieno rispetto delle norme sulla riproduzione di opere digitali per tutelare appieno la creatività e premiarla. E’ allora auspicabile impiegare software che traccino i movimenti dell’utente che ha acquistato legalmente l’opera digitale, per limitare concretamente ad uno il numero di copie deducibili, senza però violare a privacy.

n° 3 – Qualunque riproduzione artistica, di qualunque tipo, deve essere assolutamente originale e deve essere acquistabile esclusivamente dal proprio autore o da chi ne detiene i diritti; al contrario, sono passabili di sanzione le riproduzioni fatte violando le norme sul diritto d’autore.

n°4 – Bisogna prestare particolare attenzione al materiale non autorizzato che imita l’originale: chi condivide o diffonde questo tipo di contenuto deve essere sanzionato mediante la rimozione dell’account su piattaforma.

n° 5 – Le piattaforme social devono prestare particolare attenzione alle modalità di condivisione delle opere digitali sotto forma di post per garantire i diritti dell’autore dell’opera postata: in caso di contravvenzione, si può prevedere, in assenza di accordi tra piattaforme e società per il diritto d’autore che stabiliscano una monetizzazione per la condivisione, l’oscurazione del profilo social di chi ha condiviso l’opera in maniera non conforme a norma, fino a prevedere la rimozione dalla piattaforma social e l’impossibilità di riscriversi.

n° 6 – Il materiale didattico digitale deve essere sempre provvisto di software o di espansioni che ne permettano l’uso ai fini di studio anche offline, nel rispetto della paternità dell’opera. In caso contrario, lo studente dovrà avere la possibilità di contattare gli enti detentori dell’originale e di accreditarsi per poter usare i testi offline e arginare così il rischio di dispositivi pirata.

n° 7 – I proprietari dei siti internet devono impegnarsi a vigilare, tramite software, che le opere caricate in rete siano utilizzate in maniera corretta e concorde con la volontà dell’autore in maniera da consentire la piena riconoscibilità della sua paternità dell’opera.

n° 8 – Bisogna che i prestatori di servizi garantiscano piena trasparenza per identificare tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di un’opera, con particolare attenzione alle piattaforme musicali tramite cui si possono creare remix e campionature per uso privato, amatoriale e ricreativo, in modo da proteggere appieno l’originalità delle opere che fungono da fonte e arginare il rischio di plagi.

n° 9 – La condivisione del patrimonio culturale dell’artista deve essere garantita da una maggiore fruibilità legale. Bisogna consentire agli utenti degli abbonamenti a prezzo vantaggioso, così che siano più incentivati a servirsi del materiale digitale originale. Questa soluzione sarebbe anche gratificante per l’artista, in termini economici e incentivanti ulteriore produzione di opere.

n° 10 – Gli autori di enciclopedie on line, a patto di rispettare la coerenza nella citazione delle fonti, devono essere riconosciuti come autori delle voci di riferimento e ammessi a fruire dei benefici del diritto d’autore.